A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA?
Ai docenti di ogni ordine e grado che hanno maturato più di due anni di servizio presso scuole italiane o straniere PARITARIE A FAR DATA DAL 2000 E FINO ALLA DEFINITIVA IMMISSIONE NEI RUOLI DELLO STATO.
Docenti che hanno maturato servizio pre ruolo in istituti paritari.
Come fare per non perdere i benefici economici, giuridici e della ricostruzione di carriera, anche agli effetti pensionistici?
La pronuncia della Corte Costituzionale del mese di luglio 2021 non deve scoraggiarci! Attendiamo ancora esito dalla Corte di Giustizia e dal Parlamento Europeo.
Nelle more dovete rendere “dormiente” il vostro diritto paritario e non prestare assenso ai decreti di ricostruzione di carriera che negano, nelle pagine 3 e seguenti, la piena valutazione del servizio che vi spetta di diritto.
Occorre predisporre una istanza di rettifica in autotutela ex lege n. 241/90 alle amministrazioni scolastiche e contabili dello Stato, per il tramite di GIURIDICA.
Per tutti i docenti di ogni ordine e grado, anche post 2008.
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Il Comitato Nazionale DOCENTI DELLE SCUOLE PARITARIE, in seguito alla decisione adottata dalla Corte Costituzionale e dopo attenta e scrupolosa disamina, ha deciso di presentare reclamo collettivo al Consiglio d’Europa contro la parte contraente che ha agito in aperta violazione della Carta dei Diritti Sociali Europea e della normativa comunitaria: lo Stato membro Italia.
Ciò avverrà per il tramite di una sigla sindacale altamente rappresentativa dei diritti e delle posizioni dei lavoratori della scuola.
Ad avviso del Comitato, la condotta dello Stato membro Italia – conclamata con negazione del punteggio pre ruolo – non è giustificata da ragioni imperative d’interesse generale.
Pertanto, la condotta dello Stato membro Italia ha gravato i docenti delle scuole paritarie di un «onere anomalo ed esorbitante» e l’attacco portato al loro diretto retributivo è stato sproporzionato e tale da rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.
Tale profilo non appare trascurabile se si considera che, sulla base dell’art. 45, par. 2, TFUE, i docenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, avrebbero potuto beneficiare di una parità di trattamento assoluta in termini retributivi e di punteggio. La regola d’uguaglianza contenuta nell’art. 45, par. 2, nel garantire “l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, […], per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”, è declinata in termini che non sembrano ammettere eccezioni.
Non appare allora azzardato ipotizzare che, in applicazione di questo parametro, la condotta statale, come quella in questione, è da considerare non conforme al diritto dell’Unione.
Come cittadini dell’UE i docenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado hanno diritto alla parità di trattamento in materia retribuzione, pensioni e punteggio al pari dei colleghi statali e di altri Stati membri.
Ricordiamo che in Francia ed in Germania la posizione economica dei docenti delle scuole paritarie è equiparata a quella statale. Addirittura è lo stesso Stato che versa le retribuzioni agli interessati.
Le discriminazioni (nel caso che ci occupa tra lavoratori pubblici e privati) sul luogo di lavoro sono vietate in tutta l’UE.
Sebbene gli Stati godano in queste ipotesi di una certa discrezionalità devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione tra i quali il principio di parità di trattamento come sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti che si deve ritenere violato ove non sussista un criterio obiettivo e ragionevole di differenziazione rapportato ad un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenziazione non sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui si parla.
Un cittadino dell’UE che lavora in un altro paese europeo deve essere trattato esattamente allo stesso modo dei colleghi che sono cittadini di tale paese per quanto riguarda: le condizioni di lavoro (retribuzione, licenziamento, reintegrazione, ecc.).
In seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale si è avuta la conferma che, in Italia, la legge, non è uguale per tutti. Tutto ciò perché la Corte Costituzionale ha reso una motivazione – per respingere il riconoscimento del servizio preruolo nella scuola paritaria – che invero avalla esattamente ciò che accade anche nella scuola statale: ricorrere a personale non abilitato e addirittura al meccanismo della messa a disposizione con chiamata diretta.
Una contraddizione, grave, irrazionale e foriera di pericolose disparità di trattamento.
Come Comitato non possiamo accettare questa lettura. I docenti delle scuole paritarie hanno investito energie, passione, professionalità con medesima dignità professionale e curriculare dei colleghi dello Stato.
Ciascuna delle violazioni della Carta Sociale Europea innanzi segnalate sono state commesse in combinato disposto con la violazione dell’articolo E della Carta Sociale Europea e dell’impegno dello Stato italiano di non discriminazione nei confronti della categoria docente delle scuole paritarie.
Sul punto la giurisprudenza Europea è stata chiara nell’affermare che il principio di uguaglianza comporta di assicurare uno stesso trattamento a persone che si trovano nella stessa situazione ed, al contempo, impedisce sia la discriminazione diretta che quella indiretta nel caso in cui si rileva un trattamento inappropriato o l’ineguale accesso ad un bene collettivo 32 rispetto altre persone che si trovano nella stessa situazione [cfr. Association internazionale Autisme-Eupore (AIEA C/ France rèclamation n.13/2000, decision preciteè §§51-52.]
Infine, stante la gravità della violazione della Carta Sociale Europea e il conseguente pregiudizio dei diritti fondamentali di decine di migliaia di docenti delle scuole paritarie iscritte a questo Comitato, si chiederà al Consiglio d’Europa di adottare, come misura immediata, la procedura d’urgenza della fase di ammissibilità del reclamo, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento del Comitato europeo dei diritti sociali.
Tanto si doveva per opportuna conoscenza
Palermo, addì 25 agosto 2021
Prof.ssa Maria Rita Tarantino (Presidente)
Prof.ssa Filomena Pinca (membro effettivo del Comitato).
Avv. Angela Maria Fasano (Vice Presidente ed avvocato del Comitato)
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE ALL’AZIONE:
- Copia certificati di servizio (meglio se cumulativo).
- Copia decreto di ricostruzione di carriera.
- Documenti identità e Codice fiscale in copia.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla presente email: studiolegale.fasano@virgilio. it
La email di adesione al ricorso dovrà contenere tassativamente nell’oggetto, “PARITARIE CLASS ACTION“. Nel corpo della email , riportare esattamente nome e cognome del ricorrente, codice fiscale.
COSTI DELL’AZIONE
COSTI DEL RICORSO: La quota di partecipazione per il ricorso ammonta ad euro 150,00 e dovrà essere corrisposta con bonifico su conto
avv. Angela Maria Fasano UNICREDIT – BANCO DI SICILIA IT 28K02008 04610 000300 205756.
CAUSALE: PARITARIE + CODICE FISCALE E NOME DEL RICORRENTE.
Subito dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo studiolegale.fasano@virgilio. it, e copia del documento di identità e codice fiscale.
DOCUMENTI DA INVIARE UNICAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA AR
Gli unici documenti da trasmettere in originale sono quelli di pagina 8 e seguenti del presente modello: la procura alle liti ed il modello di adesione. Tali documenti vanno inviati all’indirizzo: STUDIO LEGALE FASANO – Via Giacomo Cusmano, 28 – 90141 – Palermo.