DOCENTI: VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO SUL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 23 MARZO 2018 –  MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA EX ART. 33 LEGGE 104 DEL 1992 PER IL DOCENTE CHE ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE – LA DOCENTE TORNA A CASA – DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA – AL VIA I RICORSI PER LA MOBILITA’ 2018/2019 E PER QUELLE A SEGUIRE
Marzo 26, 2018
DOCENTI – PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE: IMPORTANTE VITTORIA DEL NOSTRO STUDIO – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA: RICONOSCIUTO CON SENTENZA DI MERITO IL PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE AI FINI DELLA MOBILITA’ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – LA DOCENTE TORNA A CASA.
Aprile 23, 2018

IMPORTANTE VITTORIA – MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – ACCOLTO IL NOSTRO RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 33 L. 104/1992 – ELIMINATA LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI DELLA MOBILITA’ PROVINCIALE E DOCENTI DELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – IL RICORRENTE TORNA A CASA

Aprile 6, 2018

Con ordinanza del 4:04:2018 il Tribunale Civile di Latina, accogliendo integralmente la nostra tesi difensiva ha così disposto”: “accoglie la domanda proposta e, per l’effetto, dichiara in via provvisoria  il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore di OMISSIS, nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/2018, Ambito territoriale Sardegna- Sassari, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa”.

Il Giudice del lavoro del tribunale investito della questione ha riportato un importante passaggio evidenziato dal nostro studio in ricorso: “L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002)”.

Annullata quindi la condotta contrattuale del MIUR che in spregio alla normativa costituzionale e comunitaria ha creato due distinte categorie di docenti: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE (mobilità provinciale) E QUELLI CUI E’ NEGATO TALE DIRITTO (mobilità interprovinciale). IN PAROLE POVERE: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B. UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA. DA BRIVIDI.

Il docente che partecipa alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo  il disabile  a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto  su IOL; il sistema Istanze on line al punto 29 non lo permette.

Per questo abbiamo prodotto dei ricorsi a cascata in ambito nazionale, tra questi quello vittorioso di Latina che riporta la data odierna. Non solo. Abbiamo avuto esito positivo sui seguenti Fori: Taranto, Ragusa, termini Imerese, Palermo, Pisa, La Spezia, Vicenza, Milano.

E’ bene all’uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il ricorrente è atto lesivo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 è stata resa palesemente contra legem.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione,  vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella  domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Tutti i docenti che assistono un familiare disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 possono partecipare al nostro ricorso. Occorrerà valutare la fattibilità dell’azione anche in relazione al Tribunale di competenza.

Per informazioni: studiolegale.fasano@alice.it  whatsapp: 334/8120803

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