La dignità del lavoratore, molto spesso, è afflitta da condotte datoriali poco raccomandabili. Di sovente accade che in una procedura di licenziamento il datore di lavoro non segua pedissequamente le regole procedurali applicate per questioni legate alla struttura aziendale, come la necessità di chiudere un settore, esternalizzare una funzione, fronteggiare una crisi del mercato, migliorare la produttività tagliando gli sprechi: il cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Se non si seguono regole precise, si può incorrere nell’applicazione di una procedura illegittima, censurabile dal punto di vista processuale, con un obbligo di reintegra del lavoratore licenziato sul posto di lavoro.
Questo nella sostanza quello che è accaduto ad un ricorrente seguito dal nostro studio legale. Il datore di lavoro aveva licenziato tale figura professionale, senza giustificare le ragioni per cui – altri colleghi aventi medesima mansione e qualifica – non fossero stati colpiti dalla procedura di licenziamento.
Il giudice del Lavoro di Palermo, con sentenza n. 2553/2018, in accoglimento totale della nostra strategia legale, ha così statuito: “Nel merito, il ricorso è fondato. Appare, in particolare, fondata, la censura spiegata in ricorso con riferimento alla concreta applicazione dei criteri di scelta e dunque alla individuazione delle figure in esubero. Va, sul punto, richiamato quanto insegnato dalla Suprema Corte di legittimità, che ha affermato che “in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. (La Corte ha, altresì, precisato che non è possibile limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto se detti lavoratori sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti e che la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro)” (cfr. Cass. 6112/2014). Alla luce delle argomentazioni sinora esposte, sia per la illegittimità del criterio di scelta tecnico-produttivo e organizzativo adottato, sia per la sua illegittima applicazione al ricorrente, che ha fornito prova di resistenza, il licenziamento impugnato va ritenuto illegittimo”.
Chi ha subito una procedura di licenziamento illegittima, quindi, ove ricorrano i presupposti, può contestare le scelte datoriali, chiedendo la reintegra ed il risarcimento del danno subito.
Se nella vostra azienda o sul vostro posto di lavoro si profila una procedura di licenziamento o se tale atto è stato già formalizzato, potete contattare il nostro studio al seguente numero: 091/341301 oppure inviare un messaggio Whatsapp al 334/8120803. Saremo lieti di analizzare il vostro caso per verificare la sussistenza dei presupposti legali per una eventuale impugnazione.
Lo staff di studio legale Fasano
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