La mobilità voluta dal MIUR è un insieme di illegittimità frutto di un potere amministrativo che ha agito in spregio dei più basilari principi normativi comunitari e costituzionali.
I docenti ESILIATI, di fatto, hanno subito e stanno subendo gli effetti lesivi e deleteri di atti amministrativi illegittimi, frutto di scelte poco oculate che hanno applicato illegittime deroghe al sistema normativo in tema di mobilità, tra i quali, il diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto in istituti paritari e la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 per chi assiste un familiare disabile in condizioni di gravità.
L’esperienza pratica acquisita nel corso degli anni di servizio (mercé anche le numerose supplenze) ed i diritti del malato non meritano di essere così annullati!
Per questo abbiamo sempre creduto che tali atti, consacrati ancora nella recente contrattazione collettiva, meritano di essere disapplicati con il ripristino della situazione di legalità in favore del docente.
Ci stiamo battendo su ogni Tribunale del Lavoro, con percorsi più o meno tortuosi.
Oggi, con grande gioia, il nostro studio acquisisce altre due importanti vittorie in via definitiva. Il Tribunale di Napoli ha accolto la nostra lettura ed, appoggiando in toto la nostra strategia processuale, ha riconosciuto il diritto delle nostre ricorrenti alla valutazione dell’intero servizio pre ruolo svolto dal 2001.
In seguito a tali provvedimenti l’USR ha dato immediata esecuzione al provvedimento giurisdizionale e le docenti sono tornate a casa con la gioia nel cuore!
Attenzione però. Non tutti i tribunali accolgono la lettura offerta dal Tribunale di Napoli. Vi sono Giudici del lavoro che qualificano l’operato del MIUR come corretto e dichiarano la legittimità l’intera procedura di mobilità.
Molti di voi si chiederanno il perché di tale contrasto che di fatto determina una grave disparità di trattamento tra docenti. I fortunati, quindi, che hanno la cattedra o l’assegnazione provvisoria in uno dei tribunali benevoli otterranno vittoria. I più sfortunati che hanno cattedra in ambiti i cui Fori del lavoro sono negativi vedranno rigettato il proprio ricorso! (la competenza del Tribunale del lavoro si determina ex art. 413 comma V del CPC – ossia è competente il Tribunale dove di fatto il docente esercita la prestazione).
La ragione è semplice. La questione è GIURIDICAMENTE nuova essendo nata in seguito a quanto formalizzato in data 8 aprile 2016, ossia, quando il MIUR ha inaugurato la mobilità dopo il piano straordinario di assunzioni.
Ad oggi vi sono tantissime pronunzie rese dai Tribunali del lavoro, ma non si è ancora arrivati ad un intervento sul punto da parte della Cassazione (materialmente non c’è stato il tempo poiché siamo ancora in fase di appello).
Ecco, il problema è proprio questo: fino a quando la Cassazione non interverrà a Sezioni Unite sull’annosa questione paritarie e 104, i Giudici del Lavoro potranno applicare una interpretazione differente del CCNI.
QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE RIGETTANO TALI RICORSI:
Ecco un elenco dei Tribunali del lavoro che – in modo del tutto discutibile – qualificano come corretto l’operato del MIUR: Torino, Bergamo, Firenze, Vicenza, Brescia, Vercelli, Asti, Bologna, Rimini, Genova.
Ricorrere su tali fori potrebbe comportare un rigetto del ricorso in primo grado. Il ricorso, quindi, andrebbe presentato solo in prospettiva di un appello, avendo, pertanto, contezza che la domanda potrebbe essere anche non accolta con condanna alle spese.
QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE ACCOLGONO LE DOMANDE.
Ecco un elenco dei Tribunali in cui il nostro studio ha ottenuto vittoria, anche con provvedimenti bis, tris e quater: Ragusa, Caltagirone, Messina, Patti, Termini Imerese, Palermo, Bari, Taranto, Napoli (anche in appello) e Napoli Nord, Pisa, Trieste Milano e Modena.
TRIBUNALI DOUBLE FACE
Vi sono anche dei fori in cui la sezione lavoro adotta differenti provvedimenti: ossia potrebbe accadere che il Tribunale di Roma o di Milano accolgano per voce di un giudice istruttore le domande sul riconoscimento del pre ruolo o 104 e per mezzo di un altro, invero, lo negano.
COSA FARE? Occorre aver piena contezza, prima di intentare una causa a vuoto, su che foro il docente dovrà ricorrere in base alle norme sulla competenza e poi valutare se fare ugualmente ricorso ai fini dell’appello.
Tutti gli interessati, quindi, potranno parlare con i nostri legali al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie in relazione alla propria e personale situazione curriculare.
Lo studio ha anche avviato una petizione al parlamento Europeo ed un ricorso collettivo al Consiglio di Stato.
Ci vorrà del tempo ma prima o poi tutti potranno far valere tale diritto. Occorre tanta pazienza e tanta volontà nell’attendere i tempi – lunghi – della nostra vacillante giustizia.
Il diritto dei docenti pre ruolo ed i diritti del malato non possono essere annientati da scelte irrazionali prive di base legittimante. La Legge è chiara al riguardo. Evidentemente alcuni Tribunali non sono stati attenti sul punto.
Per avere una consulenza gratuita ai base alla propria personale situazione curriculare i docenti interessati potranno inviare un messaggio whatsapp al seguente contatto: 334/8120803. Riceveranno di seguito un messaggio vocale del nostro legale con tutte le info sul punto.
Per ulteriori info: studiolegale.fasano@alice.it