Tripla vittoria ottenuta dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano sul Foro di Pisa che si aggiunge alle precedenti e importanti conquiste ottenute dal nostro studio sui seguenti fori: Caltagirone, Ragusa, Napoli Nord, Napoli (merito), Milano (merito), Trieste, Modena, Taranto, Vercelli, Foggia (trovate i pdf di tutti i provvedimenti sul sito www.avvocatofasano.com).
Il Tribunale di Pisa, in fase di merito, con sentenza n. 211/2017 (la trovate in calce all’articolo) qualificando il nostro ricorso fondato, ha così statuito: Ciò premesso, e con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio preruolo presso le scuole paritarie, va in primo luogo richiamato l’art. 1 co. 1 e 3 l. 62/00, secondo cui “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, e le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”.
Coerentemente, la stessa l. 62/00, la l. 27/06, la C.M. 163 del 15/6/2000 (tra le tante) e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08, prevedono “penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari” (così Trib. Caltagirone, ord. 11/07/16, da cui si traggono anche le argomentazioni che seguono, e Tribunale Rimini, sent. 64/14).
Nella specie, in base alla C.M. 163/2000, gli istituti scolastici privati, al fine di ottenere la parità, devono dichiarare “che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e “che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”.
Vi è dunque una sostanziale equiparazione tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari, ribadita dall’art. 2 co. 2 d.l. 255/01, conv. in l. 333/01, secondo cui ai fini della formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Ulteriori argomenti in favore della tesi qui sostenuta si rinvengono anche nell’art. 360 d. lvo. 297/94, secondo cui: 1) i docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell’ente che mantiene la scuola pareggiata;
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in caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione; 3) ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
Analogamente, l’art. 485 d. lvo. 297/94 prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”.
Il tribunale adito, accogliendo la nostra tesi difensiva, ha confermato il principio, in sede di merito, secondo cui non può essere negato al docente il diritto al riconoscimento di un punteggio pre ruolo maturato in istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale e curriculare analoga a quella dei colleghi statali. Il Miur, nella specie, ha determinato la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non poteva ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risultasse meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti. In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati dalla docente nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell’O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.
Motivo questo che ha spinto il nostro studio ad avviare un Comitato nazionale per il riconoscimento del punteggio pre ruolo che oggi vanta la seguente e seguitissima pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1043815462419738/?fref=ts.
Abbiamo inviato una petizione al Parlamento Europeo, attraverso il modello che potrete scaricare gratuitamente dal nostro sito www.avvocatofasano.com
Ma non è tutto. Siamo stati i primi (con giudizio collettivo al TAR nel mese di aprile 2016) a denunziare per conto di 250 docenti la grave condotta amministrativa inaugurata con l’O.M. 241 dell’8 aprile 2016 nella parte in cui, in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.
Il Tar in quella sede – con pronunzia discutibile e da noi appellata al Consiglio di Stato – pronunziò il difetto di giurisdizione; decisione da noi censurata dinanzi al Giudice di appello poiché la disciplina della mobilità per come contemplata dall’ordinanza viziata, altro non è che un atto di macro organizzazione come tale soggetta alla giurisdizione del GA.
Nelle more del ricorso in appello, pur tuttavia, non ci siamo arresi. Abbiamo depositato ricorsi individuali dinanzi ai Giudici del lavoro competenti. Ed i frutti di questo importante e faticoso lavoro che ha investito tutta la penisola si stanno cominciando a raccogliere. Le nostre ordinanze e sentenze rappresentano una spia. L’amministrazione scolastica deve comprendere che la condotta del MIUR è stata adottata sull’erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l’insegnante che ha reso un servizio di insegnamento presso un istituto paritario PRESENTA PARI DIGNITA’ PROFESSIONALE E CURRICULARE AL PARI DI QUELLA DEI COLLEGHI CHE HANNO RESO IL SERVIZIO NELLO STATO!
NON ESISTONO DOCENTI DI SERIE A E SERIE B! LO STATO DEVE COMPRENDERE CHE L’O.M. 241/2016 NELLA PARTE IN CUI NEGA IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO RAPPRESENTA ESEMPIO DI UN POTERE COERCITIVO ED AMMINISTRATIVO AVULSO DA OGNI LOGICA GIURIDICA.
Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell’immissione in ruolo dei docenti ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.
Su questo principio il Tribunale di Milano, in giudizio patrocinato dallo studio legale Fasano, con SENTENZA DEFINITIVA PASSATA IN GIUDICATO HA COSI’ STATUITO: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando…. Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizi prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante.
La battaglia individuale e collettiva è ancora aperta. E’ possibile aderire ai nostri ricorsi inviando una mail a studiolegale.fasano@alice.it oppure un whatsapp al 3348120803
SENTENZA-MERITO-PISAPer scaricare i PDF dei reclami per le paritarie e della petizione al parlamento Europeo: www.avvocatofasano.com