“Gli operatori degli sportelli multifunzionali sono stati inseriti pienamente nelle attività proprie dei Servizi per l’Impiego della Regione Sicilia mediante convenzione tra l’Agenzia del Lavoro e gli Enti presso cui hanno reso la propria prestazione.
Focalizzando sulle figure degli Operatori degli Sportelli Multifunzionali, si tratta di soggetti che, per ricoprire il ruolo che svolgono, hanno sostenuto un corso-concorso: attraverso selezione su basi concorsuali con prove scritte e orali, sono stati ammessi alla partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione, con esami finali, per figure come quelle di orientatore, integratore, progettista, tutor, valutatore.
Ciò posto è innegabile che il rapporto degli Operatori degli Sportelli Multifunzionali con la Regione abbia presentato precisi indici fattuali di soggezione e di subordinazione all’Amministrazione Regionale”.
L’attività in questione, come è ben noto, si svolge sulla scorta delle direttive tecniche ed economiche rese dalla Regione siciliana. Gli operatori degli ex sportelli multifunzionali sono stati sotto la subordinazione gerarchica della Regione siciliana, con le seguenti caratteristiche: la non provvisorietà della prestazione, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’Ente, il rispetto di un preciso orario di lavoro (cfr. Cons. St., IV, 3marzo 1997, n.176). Quindi, occorre partire dalla necessaria valorizzazione della pacifica acquisizione giurisprudenziale per cui, ai fini della qualificazione di un rapporto giuridico non deve aversi riguardo tanto al nomen iuris speso dalle parti per designarlo, sia pure in atti di natura amministrativa, quanto alle caratteristiche da esso effettivamente assunte nella sua concreta attuazione.
E’ perciò chiaro che il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego, costituito in contrasto con le norme imperative che disciplinano le assunzioni della pubblica amministrazione ( art. 35 del d. lgs 165/2001) ove fosse considerato nullo rileverebbe comunque come rapporto di mero fatto, per il quale, ai fini retributivi e previdenziali, deve trovare applicazione l’art. 2126, c.c. Ciò posto è innegabile che il rapporto degli Operatori degli Sportelli Multifunzionali con la Regione abbia presentato precisi indici fattuali di soggezione e di subordinazione all’Amministrazione Regionale.
NON SOLO. GLI OPERATORI IN QUESTIONE SVOLGONO UN SERVIZIO PUBBLICO OBBLIGATORIO PER LEGGE.
La Regione siciliana ha immotivatamente interrotto tale servizio.
Discende da ciò che gli interessati, poiché hanno prestato un unico rapporto di fatto variamente prorogato con atti legislativi e da ultimo con avvisi pubblici di distribuzione di risorse comunitarie, hanno diritto alla piena applicazione dell’art. 2126 c.c. e, dunque, alle differenze retributive e agli altri benefici economici connessi alla reale posizione lavorativa ricoperta, per la cui ammissione s’insiste espressamente. Anche sotto la richiamata specola del diritto comunitario, può affermarsi, in pari tempo, che le citate disposizioni ostano all’applicazione della normativa regionale in contrasto richiamata in motivazione dalla sentenza impugnata, derivandone l’ammissibilità e la rilevanza dell’istanza di rinvio pregiudiziale infra proposta. Deriva da tutto quanto precede il diritto all’assunzione e alla conclusione di un regolare contratto di lavoro subordinato con l’assessorato al lavoro ed, i subordine, alla percezione delle differenze contributive e di tutti i benefici economici a far data dalla presa di servizio.
La Regione siciliana DEVE OBBLIGATORIAMENTE far partire il servizio. Gli operatori degli sportelli multifunzionali (che hanno reso una prestazione attinente ad un servizio pubblico obbligatorio per legge) sono stati inseriti nelle attività dei Servizi per l’impiego della Regione Siciliana mediante convenzione tra l’Agenzia del Lavoro e gli Enti da cui dipendono. Il lavoro svolto dagli operatori presso i Servizi per l’Impiego, indi, sono quelli previsti dal Decreto legislativo n.297/2002. Per queste ragioni ci rivolgeremo al TAR, con la formula della class action pubblica. Il servizio DEVE essere riavviato per tutti i ricorrenti che fanno parte della categoria.
DOCUMENTI PER PARTECIPARE:
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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.
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ULTIMA BUSTA PAGA.
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STRALCIO ALBO FORMAZIONE IN CUI IL RICORRENTE E’ INSERITO.
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ORDINI DI SERVIZIO (SE IN POSSESSO).
Per avviare la procedura di adesione spedire i documenti a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
STUDIO LEGALE AVVOCATO ANGELA MARIA FASANO
VIA CATANIA 42/C PALERMO 90141
Di seguito le coordinate bancarie di riferimento:
IBAN: IT 62 O 02008 04610 000300206111
Intestato: avv. Stefania Fasano
Causale: nome cognome – codice fiscale – class action SPORTELLI
Importo: euro 90,00
Dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo studiolegale.fasano@alice.it
N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserita la seguente dicitura: nome e cognome – codice fiscale – class action sportelli multifunzionali
PER INFO: studiolegale.fasano@alice.it
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