FORESTALI SICILIANI: Un piccolo aggiornamento
Marzo 17, 2020
PERSONALE MILITARE DELLO STATO ARRUOLATO TRA GLI ANNI 81/83: PENSIONE DEFINITIVA INFERIORE AL DOVUTO A CAUSA DELL’ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 54, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 1092/1973. AVVIO DEL RICORSO DIRETTO AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A VEDERSI COMPUTARE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, PER LA PARTE CALCOLATA SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO, CON L’APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL’ART. 54, COMMI 1 E 2, DEL T.U. N. 1092 DEL 1973, OLTRE ARRETRATI ED ACCESSORI SUGLI STESSI.
Marzo 24, 2020

23 MARZO 2020: DOCENTI: TFR E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: LO STUDIO LEGALE FASANO OTTIENE CON EFFETTO IMMEDIATO I DIRITTI COMPROMESSI DELLA PROF – LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CON EFFETTO IMMEDIATO – RICONOSCIMENTO PER INTERO DI TUTTO IL PRECARIATO, COMPRESO QUELLO DOPO IL QUARTO ANNO

Marzo 24, 2020

In tempo di restrizioni sanitarie il nostro studio non si arresta, continuando ad applicare anche, in modalità smart working, la tutela legale intimamente connessa al diritto di difesa del cittadino.

È così accaduto che 15 giorni fa l’INPS, a causa di un macroscopico errore dell’istituto in cui aveva insegnato la nostra ricorrente, si era rifiutato di erogare la quota a titolo di TFR, nonché gli arretrati maturati a titolo di ricostruzione di carriera presso un istituto privato.

La docente si è rivolta al nostro studio che ha subito confezionato un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora contro l’Ente previdenziale e la scuola.

In tale atto è stato richiamato un precedente già ottenuto dallo studio e per il quale lo stesso Ente previdenziale ed un altro istituto erano stati condannati, con pena pecuniaria, al ristoro della docente, intravedendosi in questi casi una forma di responsabilità solidale.

Ebbene, l’INPS, solo dopo 3 giorni dal ricevimento della nostra diffida, ha liquidato la quota vantata dalla nostra diffidante a titolo di TFR oltre la quota spettantele a titolo di arretrati contrattuali, visto il precedente rapporto istaurato con un istituto privato a tempo determinato.

Invero, il personale della scuola che ha svolto supplenze, ai fini della carriera ha diritto a vedersi riconoscere per intero tutto il periodo del precariato, compreso quello dopo il quarto anno. Senza così attendere tra i 16 e i 20 anni dopo l’immissione in ruolo, come accade oggi. A stabilirlo, la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – che il 28 novembre ha emesso una doppia sentenza, la n. 31149 e n. 31150, la quale va a mettere mano su uno dei punti più contestati dal personale scolastico che ha fatto una lunga “gavetta.

Se anche tu sei un docente e vuoi far valere il tuo diritto per il recupero di tutto il tuo periodo di precariato puoi contattare il nostro studio per l’avvio di un ricorso al Giudice del lavoro al fine di ottenere L’INTERO RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI PRECARIATO, COMPRESO QUELLO DOPO IL QUARTO ANNO.

Documenti necessari:

  1. Copia certificato storico di servizio.
  2. Copia estratto contributivo INPS.

CONTATTI: SE DESIDERI RICEVERE INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA NOSTRA AZIONE PUOI INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP AL 3348120803 OPPURE UNA E MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: studiolegale.fasano@virgilio.it. Ti daremo tutte le informazioni anche in video chiamata gratuita.

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Dicembre 15, 2022

Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.