DOCENTI – MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – RECENTISSIMA VITTORIA DEL 3 SETTEMBRE 2019 IN SEDE CAUTELARE ED URGENTE OTTENUTA SULL’OSTICO FORO DI ROMA – RICONOSCIMENTO PRECEDENZA DEL DOCENTE CHE ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE EX LEGGE 104/1992 – LA PRECEDENZA VALE ANCHE SE NON E’ PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO – CONDANNATO IL MIUR ALLA COLLOCAZIONE IMMEDIATA DELLA NOSTRA RICORRENTE NELLA CITTA’ DI RESIDENZA DELLA DISABILE
Settembre 3, 2019
23 SETTEMBRE 2019 E DOCENTI IN MOBILITA’: ENNESIMA VITTORIA OTTENUTA CON SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER LO STUDIO LEGALE FASANO – LA DOCENTE TORNA A CASA GRAZIE AL DIRITTO DI PRECEDENZA ASSOLUTO PREVISTO DALLA LEGGE 104 – L’ASSISTENZA AL DISABILE IN QUALITA’ DI REFERENTE UNICO OBBLIGA IL MIUR ALL’ASSEGNAZIONE NEL COMUNE DI RESIDENZA.
Settembre 23, 2019

17 SETTEMBRE 2019 – NUOVA VITTORIA PRECEDENZA 104 PER LO STUDIO LEGALE FASANO – IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DICHIARA IL DIRITTO PER IL REFERENTE UNICO DEL DISABILE CON ART. 3 COMMA 3.

Settembre 19, 2019

E’ il caso di una docente (referente unico di un disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992) che ha partecipato alla fase di mobilità interprovinciale,  a cui avevano negato il diritto per il figlio minore disabile.

 

IL CASO: vittoria cautelare ottenuta dallo studio legale Fasano per una docente palermitana sul foro di Termini Imerese con sentenza n. 521/2019.

Il MIUR aveva negato il diritto di precedenza riconoscendolo solo alla categoria di docenti che partecipano alle operazioni di mobilità della fase provinciale. Le ricorrenti, quindi, pur avendo un familiare affetto da gravissima disabilità erano state costrette a trasferirsi in un ambito del nord abbandonando famiglia e affetti.

Lo studio Fasano analizzando la questione ha subito riscontrato la gravissima illegittimità perpetratasi in danno delle proprie clienti: la violazione del diritto alla salute di matrice costituzionale. Non solo – come afferma l’avvocato Angela Maria Fasano – negare il diritto di precedenza ai docenti della fase interprovinciale e riconoscerlo ai docenti della fase provinciale ha di fatto legittimato la presenza di docenti di serie A e docenti di serie B. Una disparità di trattamento INACCETTABILE contraria a tutti gli standard normativi nazionali e comunitari.

E’ assurdo che il nostro Stato – continua l’avvocato Angela Maria Fasano – legittimi tali differenze, peraltro ingiustificate, nonché rese in assenza di congrua motivazione. Per il MIUR, quindi, in modo gravissimo, esisterebbero familiari malati di serie A e familiari malati di serie B. Il trattamento di precedenza, invero, deve essere riconosciuto a tutti i docenti e loro familiari che presentino il requisito legale: l’accertamento della presenza del requisito sanitario in condizione di gravità ex art. 3 comma 3. La negazione formalizzata dal MIUR, oggi dichiarata illegittima dal foro di Termini, è contra legem nonché atto che mortifica la dignità del malato!

La ricorrente ha, infatti, dedotto l’illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’08/04/2016 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal Comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità e ha chiesto, pertanto, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento di tale precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, coerentemente alla statuizione di cui all’ art. 33, c.5 della legge 104/1992.

In merito, come già evidenziato in parte narrativa, ha evidenziato di essere l’unico soggetto in grado di assistere la suocera, riconosciuta portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, dalla commissione medica di cui all’art. 4 della stessa legge.

Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Quest’ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

Sicché, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.

E’ stata ottenuta giustizia a fronte del un potere amministrativo che in modo del tutto incomprensibile ha negato un diritto di matrice costituzionale alle ricorrenti che oggi, sono state riassegnate nell’ambito di residenza del disabile.

Come si legge nei provvedimenti giudiziali e nei provvedimenti di ottemperanza all’ordinanza dei provveditorati di competenza notificati allo studio legale Fasano tale precedenza – riconosciuta giudizialmente – potrà essere fatta valere dalle docenti per tutte le operazioni di mobilità a seguire, vale a dire per sempre.

Per maggiori informazioni sui tempi e le modalità di adesione al ricorso: studiolegale.fasano@virgilio.it – whatsapp: 334/8120803

 

 

 

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